Come si fa un 403

bambino-maltrattatoLa prima volta che ho dovuto fare un 403, o meglio un’intervento urgente di “messa in sicurezza” del minore ai sensi dell’art. 403 del Codice civile, sono andata in panico. Chi, come, quando? aiuto… Poi però ho respirato e ho provato a mettere in fila i passaggi e a cercare di gestire il tutto nel massimo rispetto dei soggetti coinvolti.

Perché, come sempre, ci sono due livelli: quello procedurale e quello di senso. Conoscere il primo è condizione necessaria ma non sufficiente, perché sappiamo bene che nel nostro lavoro non basta “saper fare”… non starò a tediarvi con la retorica del “saper essere” ma, insomma, ci siamo capiti.

Ma se siete arrivati su questa pagina con la stessa ansia che avevo io nel cercare di capire come procedere, concentriamoci subito sulla procedura, certi che quando i bisogni primari saranno soddisfatti si potrà passare agli altri.

Cominciamo col riportare il testo dell’articolo 403 del codice civile:
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.”

Andiamo quindi a vedere:

Chi
Quando
Come
Cosa

Chi: “la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia”, quindi in primis i servizi sociali (comunali o della Tutela minori), aiutati dalla forza pubblica soltanto quando necessario.

Il 403 può essere anche disposto dall’Ospedale, nel caso in cui il personale ospedaliero si trovi di fronte a un sospetto di maltrattamento e abuso e non riesca a contattare il Servizio sociale territoriale (vedi i documenti predisposti dalla Provincia di Ferrara).

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Quando: “quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica”, cioè una situazione di evidente pregiudizio per il bambino o per il ragazzo.

Ora, sappiamo che la condizione di pregiudizio caratterizza molte delle situazioni di cui si occupa la Tutela minori: che cosa differenzia queste situazioni da quelle per le quali si attua un 403? L’urgenza. Mentre nelle altre situazioni ho bisogno di tempo per approfondire, capire bene, verificare la fondatezza delle mie preoccupazioni,  qua è talmente chiaro che il minore è in stato pregiudizio che non posso rimandare l’intervento di protezione.

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Come: provo a sintetizzare i passaggi.

si rileva la situazione di pregiudizio e si valuta l’urgenza di un intervento di tutela del minore
il Servizio sociale riferisce al Sindaco la necessità di collocare immediatamente il minore in un luogo protetto
il Sindaco o suo delegato firma il provvedimento per l’allontanamento urgente del minore
il Servizio sociale organizza il collocamento del minore in luogo sicuro
il Servizio sociale comunica tempestivamente il provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e provvede, anche successivamente, a fornire una dettagliata relazione sulla situazione e i motivi che hanno portato all’allontanamento urgente
il Servizio sociale (fatto salvo eventuali casi in cui questa comunicazione sia in contrasto con le esigenze di tutela del minore o delle indagini) comunica tempestivamente il provvedimento ai genitori del minore dando conto delle motivazioni e informando della segnalazione all’autorità giudiziaria.
– il responsabile dei Servizi sociali assume l’impegno di spesa necessario a sostenere l’intervento di protezione.

Lo stato di necessità permane fino al provvedimento di pronuncia del Tribunale per i Minorenni, che può disporre l’allontanamento del minore dalla famiglia oppure il suo rientro.

Cosa: come scritto nell’ottimo documento “La cura e la segnalazione” (Linee guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari della Regione Veneto), “per tali situazioni di emergenza descritte dalla legge che richiedono un soccorso immediato, gli interventi generalmente necessari sono:

a. il ricovero in pronto soccorso ospedaliero del minore con lesioni o sintomi gravi di malattie fisiche o mentali e il rintraccio dei suoi genitori o degli altri adulti che ne hanno la responsabilità;

b. il rintraccio dei genitori o degli altri adulti responsabili del bambino occasionalmente smarrito o che sia sfuggito alla loro sorveglianza e il suo riaffido;

c. il collocamento in luogo sicuro – in attesa di un provvedimento giudiziario di tutela – del minore che sia materialmente o moralmente abbandonato o in grave pericolo, sia per la situazione ambientale sia per la qualità degli adulti cui risulta affidato. La situazione di pericolo evidentemente va commisurata anche all’età del minore e alle sue normali situazioni di vita. Questo intervento di soccorso riguarda tutti i minori, anche i minori stranieri non accompagnati che si trovano in Italia per ragioni di immigrazione e i non residenti.”

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Per approfondire su google libri: “Maltrattamento all’infanzia” (pp. 109-110 e 200-202).

Veniamo ora ad alcune riflessioni “di senso”. Il 403 precede l’intervento dell’autorità giudiziaria e quindi si colloca in quel delicatissimo terreno della discrezionalità dell’operatore: per evitare che si trasformi in un pericoloso arbitrio ai danni del cittadino dobbiamo avere in mano elementi forti e incontrovertibili.

Se la situazione è nota, occorre che ci siano elementi nuovi e decisivi, perché altrimenti non si capisce come mai l’abbiamo lasciata lì fino ad adesso.

Come dicono anche le (scarne) Linee Guida 2010 del CNOAS sui processi di sostegno e allontanamento del minore, il ricorso al 403 deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni

In ogni caso, è bene mettere in atto tutte le accortezze del caso per evitare che l’evento si trasformi in un momento traumatico per il bambino che vorremmo mettere in sicurezza, ad esempio valutando bene la presenza delle forze dell’ordine in divisa.

Da ultimo, ricordiamoci che questo provvedimento è un atto amministrativo, quindi la responsabilità è in capo all’amministrazione che lo dispone.

Come ci ricordano le già citate linee guida venete, “il magistrato di turno della Procura per i minorenni è reperibile 24 ore su 24, tramite il 112 o il 113 per comunicazioni telefoniche urgenti. Egli così è posto nella condizione di formulare tempestive richieste al Tribunale per i minorenni per la pronuncia del provvedimento urgente di allontanamento del minore.”

Vi torna tutto? avete qualche commento da fare? tutta orecchi!

12 thoughts on “Come si fa un 403

  1. Mi complimento per la chiarezza con cui vengono spiegati i concetti,si apre un mondo.
    Eccellente lavoro,che concorre a fornire elementi di praticità a discipline troppo spesso impartite in ambito accademico solo da un punto di vista teorico.

  2. MAGARI NON è IL SUO CASO, MA MI SPIEGA COME POSSA UNA SUA COLLEGA SCRIVERE: Durante quelli che loro definiscono al plurale colloqui (ve n’è stato solo 1 con me), io sono stata estremamente attenta, il che, invece di rappresentare una virtu’ per loro ha tratteggiato una modalità controllante e manie di persecuzione.
    Ma da quando una persona che ascolta diligentemente quanto ha da spiegare il proprio interlocutore sarebbe da considerare disturbata?

    • Buongiorno Teodora, purtroppo non sono in grado di rispondere a quanto mi chiede… Posso spiegare il perché delle mie azioni, ma su quello che fanno altri è più utile chiedere direttamente a loro. Anche se mi rendo conto che è molto arrabbiata e quindi le viene difficile…

  3. Mi scusi ma non ho capito il ruolo del sindaco e in che tempi si inserisce… É simile al tso ??? A me non sembra, forse ho capito male…

  4. Per attuare un provvedimento ex art. 403 o un TSO serve un’ordinanza sindacale, cioè un provvedimento amministrativo con cui il Sindaco ordina che la persona in questione sia collocata in luogo sicuro (403) o ricoverata in ospedale (TSO).
    In questo senso il ruolo del Sindaco è analogo: in entrambi i casi il Sindaco riceve informazioni da terzi (il Servizio sociale nel caso del 403, i medici nel caso del TSO) e dispone l’ordinanza. Solo successivamente a questa il personale incaricato può procedere al collocamento della persona.

  5. Buongiorno Giulia grazie per l’esemplare chiarezza. Sto cercando invano dettagli sul codice rosso minori di cui ad un’ introvabile decisione numero 51 del 6 novembre 2016 ASP ambito 9 regione marche. Puoi aiutarmi?

  6. Nel ringraziarla del chiarimento in merito mi domando: se i minori sono in condizioni non del tutto abbandonati ma in condizioni precarie e la mamma (unico genitore) li lascia a casa da soli, senza fargli frequentare la scuola, in condizioni igienico-sanitarie precarie, va a lavoro dalle 4 di mattina alle 19 di sera è ovvio che ci sono tutti i presupposti per un allontanamento. Non è troppo eccessivo un 403? non sarebbe auspicabile una richiesta di allontanamento immediato ma con l’attesa di risposta dal Tribunale? Anche perchè dopo l’attivazione dei servizi sociali la mamma si è presa un periodo di ferie in attesa che il giudice decida sull’allontanamento richiesto. La mia preoccupazione è cagionare un maggiore problema nella relazione mamma-figlio, nell’interesse dei minori, in un provvedimento (403) restrittivo e con le conseguenze che lo stesso porterà. Grazie a tutti

    • E’ molto difficile entrare nel merito “a distanza”. Le situazioni familiari sono sempre molto complesse e solo gli operatori che le conoscono in prima persona hanno gli elementi per prendere la scelta che pare migliore.

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