Quando e come segnalare alla Procura minorile

Abuso-su-minoriQuando l’assistente sociale ha l’obbligo di segnalazione alla Procura minorile? Che cosa fare nei casi di sospetto abuso su minore? E come agire se non c’è la certezza che il reato sia avvenuto?

In un precedente post (Minori: dalla segnalazione al decreto) avevo parlato dei casi in cui i Servizi sociali sono obbligati a segnalare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni la situazione di pregiudizio del minore.

Avevo citato i casi del minore d’età in stato di abbandono, del collocamento in via di emergenza ex art. 403 (come si fa un 403?), del minore d’età che si prostituisce e del minore d’età straniero privo di assistenza in Italia, vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o di tratta e commercio.

In questi casi si parla di segnalazione, che nella materia civile consiste nel comunicare una situazione pregiudizievole nella quale si venga a trovare il minore per effetto della condotta dei genitori.

Queste fattispecie però non sono le uniche per cui si ricorra alla segnalazione: esistono infatti anche le segnalazioni/denuncie fatte per denunciare comportamenti degli adulti che sembrano costituire dei reati ai danni dei minori e quindi se ne da notizia allo scopo di instaurare un procedimento penale per l’accertamento e la punizione dell’autore del reato.

Sono le segnalazioni dei reati cosiddetti “procedibili d’ufficio”, quei reati gravi per i quali l’Autorità giudiziaria comincia le indagini autonomamente, senza il bisogno di una querela.

cosa-e-come-segnalareQuali sono i reati contro i minori perseguibili d’ufficio? Riportando la sintesi fatta da un gruppo di lavoro della Provincia di Varese (gruppo Te.M.A.), essi sono:
maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli (art. 572 c.p.);
violenza privata (art. 610 c.p.);
– abuso di mezzi di correzione o disciplina (art. 571 c.p.);
percosse e lesioni personali con prognosi superiore ai 20 giorni o dalla quale derivi malattia che mette in pericolo di vita (art. 581 e 582 c.p.);
violenza sessuale su minore di 14 anni (art. 609 bis c.p.);
atti sessuali con minore di 14 anni (art. 609 quater c.p.) o di 16 anni se compiuti da genitore, ascendente, convivente o persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione…;
– corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.) consistente nel compimento di un atto sessuale “in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere”.;
– violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.);
prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
– detenzione di materiale pornografico riguardante minori (art. 600 quarter c.p.).

Per capirci meglio, come si dice in questa pubblicazione del Telefono azzurro: “nell’abuso sessuale sono compresi sia i rapporti sessuali veri e propri, sia forme di contatto erotico, sia atti che non prevedono un contatto diretto (come l’esporre intenzionalmente il bambino alla vista di un atto o di immagini a contenuto sessuale).

Rientrano nella categoria di abuso sessuale i seguenti comportamenti:
esibizionismo;
toccamenti nelle zone genitali e in altre parti del corpo;
– toccamenti / masturbazione reciproca tra adulti e bambini;
rapporto orale;
penetrazione vaginale o anale;
incoraggiamento / costrizione di bambini alla vista di atti sessuali;
esibizione di film o immagini pornografiche a bambini;
– realizzazione di filmati pedopornografici (utilizzazione di bambini nella pornografia);
– induzione alla prostituzione minorile;
– turismo / sfruttamento sessuale.”

obbligo-denunciaEcco, in tutti i casi in cui ci sono fondati motivi per sospettare che gli adulti abbiano messo in atto uno di questi comportamenti  l’assistente sociale, in quanto Pubblico ufficiale, ha l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria.

Attenzione: non significa che l’assistente sociale ha la matematica certezza che il reato sia avvenuto, ma che esistono fondati motivi per temere che sia accaduto. Per questo si chiede a chi ne ha competenza di attivare le indagini.

Questa cosa è chiarita molto bene nelle Linee guida della Regione Abruzzo in materia di maltrattamento ed abuso in danno dei minori: “la denuncia è l’atto attraverso il quale si informa l’Autorità Giudiziaria penale di fatti che, se veri, costituiscono reato e non implica la certezza che il reato sia avvenuto essendo sufficiente un contesto indiziario che vada oltre il mero sospetto soggettivo. La denuncia ha la funzione di attivare un procedimento giudiziario finalizzato a stabilire la sussistenza di un reato accertandone le responsabilità individuali.”

E ancora: “la denuncia può anche essere inoltrata quando le notizie che pervengono all’incaricato di pubblico servizio non sono dirette ma “de relato” cioè apprese da altra persona“.

Per i reati procedibili d’ufficio, oltre alla segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni vi è un obbligo di denuncia anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario dei fatti di cui si è avuta notizia nell’esercizio delle proprie funzioni ( art. 331 c.p.p.).

discrezioneAttenzione: nei casi di sospetto abuso sessuale intrafamiliare non va né convocata né informata la famiglia. Infatti non bisogna allertare nessuno in modo che le indagini condotte dalla Procura si possano svolgere nel modo migliore. In questa situazione la ricerca di dialogo e trasparenza che l’assistente sociale normalmente attua nei confronti delle famiglie con cui lavora si rivelerebbe addirittura controproducenti rispetto all’obiettivo – prioritario – di tutelare il minore.

cosa-e-come-segnalareCome segnalare? Il già citato documento degli gruppo Te.M.A. sottolinea l’importanza di scrivere due comunicazioni con contenuto diverso, una per la Procura ordinaria e una per quella minorile.

1) Comunicazione al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica ubicata presso il Tribunale Ordinario: “caratterizzata dall’essere una pura e semplice denuncia, e come tale in grado di provocare l’avvio, da parte del Pubblico Ministero, delle indagini preliminari e l’eventuale adozione delle misure cautelari che potrebbero essere ritenute necessarie.

La denuncia deve contenere le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona offesa, della persona alla quale il fatto è attribuito e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La denuncia deve contenere, quindi, tutte le circostanze di fatto note all’operatore, i tempi e i modi della conoscenza. Non deve invece contenere supposizioni o interpretazioni personali. Tale conoscenza può derivare all’operatore da una acquisizione diretta o essere il risultato di quanto altri gli abbiano riferito”.

2) Comunicazione al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica ubicata presso il Tribunale per i Minorenni finalizzata all’adozione di interventi a tutela del minore.

“Essa dovrebbe essere sufficientemente dettagliata al fine di fornire al Pubblico Ministero un contributo idoneo alla corretta adozione di tali provvedimenti e dovrebbe quindi essere redatta come una vera e propria relazione che fornisca almeno le principali informazioni relative ai fatti raccolti, alle caratteristiche del soggetto e del suo ambiente familiare.

Le caratteristiche di questa comunicazione non cambiano se il soggetto scrivente  non è il Servizio sociale ma un altro soggetto che ricopre il ruolo di Pubblico ufficiale, ad esempio un insegnante (che ovviamente non scriverà in prima persona ma tramite il Dirigente scolastico).
Attenzione. In questo caso è bene che la scuola, dopo che ha scritto alla Procura, avvisi anche il Servizio sociale territoriale. La comunicazione al Servizio Sociale territoriale, ancorché non obbligatoria, è opportuna in quanto consente una rapida attivazione della “rete” al fine di dare concreti supporti a tutela del minore.

Questo per quanto riguarda i reati perseguibili d’ufficio. E in tutti gli altri casi di reato sui minori? La procedibilità è a querela di parte, cioè serve che chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto che costituisce reato presenti denuncia del fatto all’Autorità giudiziaria.

2 thoughts on “Quando e come segnalare alla Procura minorile

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