L’assistente sociale che “porta via i bambini” è più uno spettro che anima l’immaginario collettivo che non una rappresentazione di ciò che avviene realmente. Nella quotidianità del lavoro sociale con le famiglie in difficoltà, le azioni di protezione nei confronti dei bambini e dei ragazzi tendono a evitare il ricorso a misure di allontanamento, nella convinzione che sia più utile e benefico per tutti sostenere il contesto familiare dei minori piuttosto che sostituirlo, salvo i casi di comprovata gravità.
Spesso, inoltre, l’opinione pubblica si immagina che l’allontanamento dei minori sia una misura decisa in modo arbitrario ed estemporaneo, come se fosse frutto del capriccio o delle idiosincrasie dell’operatore di turno. In realtà è una scelta ben soppesata, che viene messa in atto all’interno di un processo ben definito e che prevede il coinvolgimento di diverse figure, tra cui l’autorità giudiziaria.
Appurato dunque che non si arriva a un decreto del Tribunale dalla sera alla mattina, resta da capire quali sono i passaggi che portano a un simile provvedimento. Cosa succede dopo che l’assistente sociale è venuta a conoscenza di situazioni problematiche che sembra abbiano causato e possano causare danni allo sviluppo psico-fisico del minore (le cosiddette “situazioni di pregiudizio” o “a rischio di pregiudizio”)? Come fa l’assistente sociale a venire a conoscenza di queste situazioni?
Provo a schematizzare i passaggi tipici, ben sapendo che la realtà è molto più fluida e varia di ogni tipo di incasellamento. Per un maggior dettaglio di tutto il processo, si veda l’ottimo (ma davvero ottimo!) documento “La cura e la segnalazione. Linee guida 2008” della Regione Veneto.
Ecco qua:
1. Segnalazione al Servizio sociale
2. Approfondimento della situazione
3a. Percorso di sostegno alla famiglia / Segnalazione facoltativa
3b. Segnalazione obbligatoria
3c. Collocamento urgente ex. 403 c.c.
4. Indagine sociale
5. Emissione del decreto
1. Segnalazione al Servizio sociale
Il primo passaggio è quando qualcuno dice all’assistente sociale che quel bambino o quella famiglia sembra abbiano qualcosa che non va: tecnicamente si dice che fanno una segnalazione.
Generalmente la segnalazione avviene da parte dei soggetti istituzionali (in primis le scuole, ma anche gli ospedali) o di soggetti significativi del territorio (medico di base, parroco, allenatore…) e dovrebbe essere sempre presentata per iscritto (condizione necessaria nel caso di soggetti istituzionali).
Può anche avvenire da parte di privati cittadini, e in questo caso si richiedono le generalità; se la persona intende rimanere anonima, la si informa che non è possibile dare garanzie, in particolare nei casi in cui l’Autorità giudiziaria dovesse successivamente ordinare l’esibizione documentale.
Su questo punto si veda il lavoro del gruppo di assistenti sociali della provincia di Bergamo (pagg. 17, 18 e 19) già citato in un mio precedente post (Riservatezza, privacy e trasparenza).
2. Approfondimento della situazione
Una volta ricevuta notizia di una presunta situazione di pregiudizio per il minore, l’assistente sociale procede ad una prima raccolta sommaria di informazioni sulla situazione, previo consenso dei genitori del minore (salvo i casi in cui potrebbe essere un rischio per la protezione del minore).
Questo approfondimento può portare a quattro esiti: che non ci sono rischi per il minore, che c’è una situazione di rischio per cui è necessario intraprendere con la famiglia un percorso di sostegno, che c’è una situazione di pregiudizio che obbliga ad una segnalazione all’autorità giudiziaria o che è necessario il collocamento urgente ex art. 403 c.c.
Ricordo che con situazione di pregiudizio si intendono, ad esempio, situazioni di grave trascuratezza, di abbandono, di maltrattamento fisico, psicologico o sessuale ad opera di un familiare o di altri soggetti, di grave e persistente conflittualità tra i coniugi.
3a. Percorso di sostegno alla famiglia / Segnalazione facoltativa
Se non ci sono rischi per il minore, la cosa finisce lì.
Se invece sembrano esserci, il Servizio intraprende un percorso con la famiglia del minore per mettere a fuoco le difficoltà e le risorse familiari, cercando un modo per far evolvere la situazione.
Solo nel caso in cui non sia più possibile collaborare con la famiglia oppure ci sia una prognosi negativa sulle sue possibilità evolutive si può rendere necessario il ricorso alla segnalazione all’autorità giudiziaria, così che il giudice possa intervenire per limitare o comprimere la potestà genitoriale e quindi permettere la realizzazione degli interventi necessari.
3b. Segnalazione obbligatoria
La segnalazione è obbligatoria e va rivolta dai servizi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per la tutela giurisdizionale dei diritti del minore d’età, nei seguenti casi:
> minore d’età in stato di abbandono, anche se collocato presso una comunità tutelare o una famiglia affidataria, ai fini dell’eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 9, L. 184/83);
> collocamento in via di emergenza in luogo sicuro di un minorenne moralmente o materialmente abbandonato o cresciuto in locali insalubri o comunque in situazione di estremo pericolo, in attesa che si provveda in via definitiva alla sua protezione (art. 403 c.c.);
> minore d’età che si prostituisce (art. 2, L. 269/1998);
> minore d’età straniero privo di assistenza in Italia, vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 25 bis, R.D. 1404/1934)”.
Su cosa e come segnalare, si vedano ad esempio le indicazioni del TM di Milano.
Sia in caso di segnalazione facoltativa che obbligatoria, l’assistente sociale deve sempre informare in genitori in modo chiaro ed esaustivo, esplicitando i propri motivi di preoccupazione e il proprio interesse per il benessere del minore.
Attenzione: qua stiamo parlando di segnalazione, non di segnalazione/denuncia. Quest’ultima si ha quando si denunciano obbligatoriamente quei comportamenti degli adulti che sembrano costituire dei reati ai danni dei minori (ne ho parlato in Quando e come segnalare alla Procura minorile).
3c. Collocamento urgente ex. 403 c.c.
Dice il codice civile che “Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.“
4. Indagine sociale
In seguito ad una segnalazione la Procura minorile può chiedere al servizio sociale o socio-sanitario competente un approfondimento della situazione segnalata (o la valutazione di un caso segnalato da altri soggetti). Tale richiesta può riguardare sommarie informazioni sulla situazione o un’approfondita indagine psicosociale.
Quando il procuratore ritiene di avere tutte le informazioni necessarie può:
– archiviare il fascicolo, qualora non riscontri elementi sufficienti per connotare una situazione come pregiudizievole o a rischio;
– inoltrare la documentazione alla Procura presso il Tribunale ordinario, qualora ravvisi una fattispecie di reato a danno del minore e ad opera di un adulto;
– richiedere, con ricorso al Tribunale per i Minorenni: di dichiarare lo stato di adottabilità (art. 9, comma 2, L. 184/83); di pronunciare la decadenza o sospensione o limitazione delle responsabilità genitoriali (artt. 330 e 333 c.c.) e/o l’eventuale allontanamento del bambino o adolescente dalla residenza familiare; di disporre provvedimenti per la protezione assistenziale del minore che ha comportamenti devianti o esercita la prostituzione;
– presentare al TM, in seguito a un intervento attuato dalla pubblica autorità, la richiesta di un provvedimento urgente di allontanamento (art. 403 c.c.).
In seguito ad una segnalazione della Procura minorile, il TM può chiedere al servizio sociale o socio-sanitario competente una indagine psicosociale che indaghi maggiormente la situazione.
Ottime indicazioni per il Servizio sociale su come scrivere all’autorità giudiziaria sono contenute nel documento “Linee di indirizzo per la comunicazione tra Servizi Socio-Sanitari e Autorità Giudiziarie” della regione Veneto.
Qualche dritta per scrivere una buona relazione sociale è contenuta anche nel documento “Progetto di miglioramento per uniformare le modalità di indagine e la stesura della relazione” scritto da alcune colleghe dell’Unità Minori di Forlì.
Quando ritiene di avere tutte le informazioni, se il TM decide di intervenire emette un decreto in cui prescrive gli interventi che deve mettere in atto il Servizio sociale e i comportamenti che devono seguire i genitori del minore.
Questa è un po’ la sintesi… vi sembra che mi sia persa qualche pezzo e volete segnalarmelo? Sono tutta orecchie!
Fonte immagine: * "Family care" by Maurizio Fusillo from The Noun Project The Noun Project: thenounproject.com
L’ha ribloggato su MAPPE nelle POLITICHE SOCIALI e nei SERVIZIe ha commentato:
Nella quotidianità del lavoro sociale con le famiglie in difficoltà, le azioni di protezione nei confronti dei bambini e dei ragazzi tendono a evitare il ricorso a misure di allontanamento, nella convinzione che sia più utile e benefico per tutti sostenere il contesto familiare dei minori piuttosto che sostituirlo, salvo i casi di comprovata gravità.
Spesso, inoltre, l’opinione pubblica si immagina che l’allontanamento dei minori sia una misura decisa in modo arbitrario ed estemporaneo, come se fosse frutto del capriccio o delle idiosincrasie dell’operatore di turno. In realtà è una scelta ben soppesata, che viene messa in atto all’interno di un processo ben definito e che prevede il coinvolgimento di diverse figure, tra cui l’autorità giudiziaria.
Appurato dunque che non si arriva a un decreto del Tribunale dalla sera alla mattina, resta da capire quali sono i passaggi che portano a un simile provvedimento.
Fosse sempre così! Ho incontrato diversi casi in cui l’intervento dell’assistente sociale è arbitrario, salta molti di questi passaggi. E il TM troppo spesso si attiene all’unica interpretazione dell’ a.s. Credetemi, sono un educatore e non ho categorie da difendere, ma l’ambito dei servizi sociali minorili è secondo me pervaso da operatori moralisti, superficiali e carichi di pregiudizio. E ho persino dubbi sull’asse TM-Comunità, il discorso rette sulle accoglienze mamma-bambino introduce la variabile del lucro, che quindi immette un elemente di interesse e profitto sugli invii.
Per essere ancora più diffidenti, ma, assicuro, con non pochi buoni motivi, c’è da ragionare sul giro delle adozioni.
che dire… penso che in ogni “categoria” ci sia chi si sforza di fare al meglio il proprio lavoro e chi invece non lo sa fare. Insegnanti, medici, avvocati, educatori… difficile fare di ogni erba un fascio.
Lavorare bene costa fatica, ma non smettiamo di provarci!
sapete informarmi se i servizi sociali debbano informare anche il papa dei minori o solo la mamma anche se sono divisi ma il papa frequenta casa 4 gg a settimana prima di portarli alla casa famiglia,,,,grazie
Informali su che cosa?
ad ogni modo, in linea di massima i servizi sociali coinvolgono e informano entrambi i genitori, ma bisogna vedere caso per caso, considerando eventuali limitazioni della responsabilità genitoriali disposte dall’autorità giudiziaria o l’eventuale esistenza di procedimenti penali attivi.
Io volevo soltanto sapere da gente che ha esperienza in questo:
Se vengono allontanati dei figli maltrattati non a livello di psicopatia, ma solo per un modo educativo un po’ esagerato e sbagliato e questi genitori si pentono di quello che è successo, si rendono conto di aver sbagliato e cercano di migliorare la situazione e le condizioni abitative cercando di recuperare l’unica cosa che i figli sanno dare e cioè, la vita. Se questi genitori cercano di fare un recupero anche aiutati da psicologi specializzati facendo un percorso, si rendono disponibili e collaborativi, possono essere ridati indietro col tempo ai propri genitori? Grazie a tutti
La valutazione rispetto al recupero delle competenze genitoriali viene effettuata dal Servizio sociale a cui è affidato il minore.
Se il Servizio sociale valuta che i genitori hanno svolto un buon percorso, cioè hanno maturato una certa consapevolezza rispetto ai bisogni dei figli e hanno individuato delle modalità per rispondere adeguatamente a questi bisogni, allora scriveranno una relazione positiva al Tribunale per i Minorenni. Ma, prima di un rientro del minore in famiglia, bisognerà attendere che il Tribunale emetta un decreto in cui dispone questa cosa.
In ogni caso, visto che ogni situazione è a sè ed è difficile dare indicazioni “a distanza”, le consiglio di rivolgersi al Servizio sociale di riferimento per farsi chiarire ogni dubbio.
Buongiorno, mi chiedevo se esiste un termine per le indagini dei servizi sociali? ad esempio nel caso in cui non riscontrino situazioni da segnalare entro quanto tempo devono chiudere il procedimento?
Buongiorno,
non sono sicura di aver capito la domanda…
Se un assistente sociale riceve una segnalazione da parte di terzi (es. la scuola) ma poi incontra la famiglia e valuta che non ci siano gli estremi per una segnalazione all’autorità giudiziaria, proseguirà (eventualmente) la presa in carico senza segnalare. Ma non c’è un termine entro il quale deve o non deve segnalare alla Procura. Anche perchè la situazione potrebbe peggiorare in un secondo tempo e rendere necessario una segnalazione successivamente.
Altro caso è quello in cui sia il TM a chiedere al servizio sociale di effettuare un’indagine. In questo caso il termine c’è ed è stabilito dal TM stesso.
Era questo quello che chiedeva?
È vero che quando si ha gli assistenti sociali l’obbligo scolastico vale fino ai 18 anni??
no, l’obbligo scolastico è uguale per tutti gli studenti senza distinzioni
Ciao quando tempo passa dal primo decreto x avere il secondo..nel decreto di mio.figlio ve la sospensione della patria potestà e percorso e sert k deve fare il padre..io ho la potestà ms sono collegata con mio.figlio in struttura.ho io distoglimento di uscire con lui.se mai con un educatore e il padre ha il allontanamento..sono passAti 5mesi..ma nemmeno mi ha convocato il giudice..nemmeno u incontri protetti si sono fatti ancora..il padre ha finito ma ancita niente..sta facendo ancora colloqui e pure io sto facendo il percorso e tutto..ogni due mesi devoni mandare una relazione e una e stata mandato su di me e mio figlio ed e positiva..ma il tribunale non si e fatto sentire ancora..come mai?e x la sospensione e cone la decadenza?
Buongiorno,
non c’è un periodo entro il quale il Tribunale emette un altro decreto. Dipende dal contenuto del primo decreto e da come si sviluppa la presa in carico da parte dei Servizi sociali. Il mio consiglio è sempre quello di parlare con la sua assistente sociale, le saprà dare senz’altro tutte le informazioni. Se invece vuole parlare con il giudice, deve farsi assistere da un avvocato che l’aiuterà a fare richiesta.
Le consiglio di chiedere sempre alla sua assistente sociale la differenza tra sospensione e decadenza della responsabilità genitoriale. Nel primo caso, il genitore è ancora il possesso della sua responsabilità genitoriale, anche se non la può esercitare. Nel secondo, invece, non ha più alcuna responsabilità, per cui il bambino può essere dato in adozione.
Cosa succede se il minore, con problemi familiari dove rischi la vita, va da una psicologa e insieme decidono di chiamare gli assistenti sociali?
Quando l’assistente sociale riceve una segnalazione di pregiudizio relativa a un minore, si attiva per raccogliere le prime informazioni e, se ritiene vi siano gli estremi, fa una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.
Se la Procura apre il fascicolo, questo passa al Tribunale per i Minorenni che tendenzialmente incarica il Servizio sociale di effettuare un’indagine psicosociale sulla famiglia.
Ma se invece dalle prime informazioni raccolte emerge un effettivo rischio di vita per il minore, il Sindaco può decidere di collocare d’urgenza il minore in comunità (ex. 403 cc, vedi https://saperesociale.com/2014/12/05/come-si-fa-un-403/). Quest’ipotesi si applica però solo ai casi di rischio urgente che richiede un intervento indifferibile.
Buongiorno, ma se la procura archivia il fascicolo, ma dice di monitorare la situazione, cosa intende?
Il monitoraggio richiede momenti di verifica periodici per accertarsi che la situazione si mantenga non pregiudizievole per i minori.